Nuovi obblighi RC Auto

Il 13 dicembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 il Decreto Legislativo n.184 del 22/11/2023 che recepisce la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento Europeo in materia di assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli.

Il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 23 dicembre 2023 e introduce alcune modifiche sostanziali al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Private per adattarli alle norme UE.

Scatta l’obbligo di possedere un’assicurazione RCA per tutti i veicoli, indipendentemente dal loro utilizzo e dal luogo di circolazione.

Caratteristiche nuovi obblighi

Quali sono le principali novità introdotte?

Una delle modifiche principali riguarda la modifica dell’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private e l’introduzione del nuovo articolo 122-bis (“Deroghe”).

La normativa definisce l’ambito di di assicurazione per la responsabilità civile auto riconducendolo all’utilizzo del veicolo in quanto tale, ossia come mezzo di trasporto, a prescindere dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato o dal fatto che sia fermo o in movimento, dal suo utilizzo esclusivamente in zone il cui accesso sia soggetto a restrizioni piuttosto che si trovi in un’area pubblica, privata o equiparata al pubblico.

Estensione dell’obbligo di copertura RCA

La definizione di “veicolo” estende l’obbligo assicurativo RC Auto, ai sensi dell’art. 122. Attualmente comprende tutti i veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h o in alternativa con un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 Km/h. Inoltre, a imporre l’obbligo assicurativo è l’utilizzo del veicolo, a prescindere dalle caratteristiche, da dove viene utilizzato e dal fatto che sia in movimento o fermo, includendo in questa maniera anche quelli fermi da tempo nelle aree private.

Quali sono le deroghe inserite?

Innanzitutto, l’obbligo non vige sui veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto, e anche per quelli ritirati dalla circolazione, ad esempio destinati alla rottamazione oppure sotto fermo amministrativo, confisca o sequestro.

Inoltre, è prevista la possibilità di sospendere l’RC Auto in caso di utilizzo stagionale del veicolo. Questa opzione non è più rimessa alla libera scelta della compagnia, ma è obbligatoria se richiesta dall’assicurato.

Anche se sarà possibile prorogarlo più volte, il termine di sospensione non potrà avere una durata superiore a dieci mesi nel corso di un anno.

Novità introdotte rc auto
Ulteriori novità rc auto

Inoltre, il Decreto Legislativo precisa che l’obbligo di copertura assicurativa sarà considerato adempiuto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli ricomprendendovi, per esempio, le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus.

Per i veicoli storici, il periodo di sospensione può essere a sua volta prorogato ripetutamente, ma non può avere una durata superiore a 11 mesi nell’annualità.

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